Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual comparison.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the challenge to the lower court's partial reform of bankruptcy accessory penalties. The appellant argued for a finding of 'de facto administrator' status and the denial of generic mitigating circumstances, but the court found the first ground generic due to a lack of specific comparison with the lower court's reasoning. Furthermore, the second ground was rejected as inadmissible because the statutory prohibition on granting generic mitigation when recidivism prevails was not properly addressed. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 69, fourth comma, of the Penal Code; Art. 99, fourth comma, of the Penal Code; Art. 219, second comma, paragraph 1, of the Bankruptcy Law; Art. 2639 of the Civil Code: An appeal is inadmissible if it is generic and lacks a specific comparison with the lower court's reasoning, and generic mitigating circumstances cannot be granted when recidivism prevails.
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KI-generiertVolltext
IO nato a ALATRI il 02/07/1957 avverso la sentenza del 05/11/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Elzio Straccamore ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma in data 5 novembre 2025, che ha parzialmente riformato - in punto di determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari - la sentenza di condanna nei suoi confronti pronunciata per il reato di cui all'art. 216, primo comma, nn.
1) e 2), e 223, primo comma, legge fall., commesso in Roma nel 2005. Rilevato che il primo motivo, che censura l'affermazione di sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ascrittogli, con particolare riferimento alla qualità di amministratore di fatto della società fallita, è generico, per assenza di confronto con il tenore della motivazione, completa e congrua, sul punto rassegnata nella sentenza impugnata (cfr. pag. 4), e, comunque, non consentito in questa sede nonché manifestamente infondato, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui «La nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.
Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione» (Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01; conf.
Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01). Considerato che il secondo motivo, che censura il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sull'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall. e sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., è inammissibile, vuoi perché, secondo il diritto vivente, il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); vuoi perché l'art. 69, quarto comma, cod. pen. vieta espressamente la concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod. pen., quale quella riconosciuta in capo al ricorrente.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dich P.Q.M