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Ordinanza — n. 20177/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for generic grounds; applicant failed to prove lack of punishability or sentencing error.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20177/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the applicant's claim regarding sentencing and lack of punishability. The applicant argued for the mandatory application of the particular triviality exemption and challenged the unified penalty calculation for continued offenses. The court dismissed these claims as generic and unsupported, noting the applicant failed to provide specific facts to justify the alleged lack of reasoning or sentencing error.

Legislator-Regeste

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 495 cod. pen.: A cassation appeal alleging a failure to apply the particular triviality exemption ex officio must be specific and grounded in facts; generic complaints without detailed premises are inadmissible, and sentencing errors in continued offenses require a clear violation of the principle of gravity assessment.

Schlagwörter

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particular triviality exemption continued offenses sentencing inadmissible cassation appeal lack of punishability generic grounds rejection falsche Erklärung Geldfälschung Untersuchung wegen Urkundenfälschung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 495 cod. pen.
Rilevato che Ma Chunlan ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 25 novembre 2025, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi riguardi per il reato continuato di cui all'art. 495 cod.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Ma Chunlan ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 25 novembre 2025, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi riguardi per il reato continuato di cui all'art. 495 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano
Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, Ahlal
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Volltext

posto da: MA CHUNLAN nato il 20/09/1978 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che Ma Chunlan ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 25 novembre 2025, che, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata nei suoi riguardi per il reato continuato di cui all'art. 495 cod. pen., commesso in Prato il 10 luglio 2019, previa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflittale;

2. Considerato che il motivo unico di ricorso, nella parte in cui lamenta la mancata applicazione officiosa della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è generico e manifestamente infondato, posto che secondo la giurisprudenza di questa Corte, con il ricorso per cassazione è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160 - 01); onere allegatorio cui, tuttavia, la ricorrente non ha adempiuto con la dovuta specificità.

3. Considerato che le censure, articolate con lo stesso motivo, relative alla determinazione della pena sono manifestamente infondate, in quanto il giudice di merito si è attenuto al principio di diritto secondo cui, ai fini della determinazione della pena relativa a più fatti unificati sotto il vincolo della continuazione, è necessario innanzitutto individuare la violazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per i singoli reati, tenendo conto della eventuale applicazione di circostanze aggravanti o attenuanti, dell'eventuale giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, e di ogni altro elemento di valutazione, solo una volta determinata la pena per il reato base, la stessa dovendo essere poi aumentata per la continuazione (Sez. 3, n. 225 del 28/06/2017, dep. 2018, Ahlal, Rv. 272211 - 01).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MDEP0,-S,ITATIA Il consigliere estensore IN cAfti Li L A11 Pre Irene Scordamaglia 2026 Alfredo iAl¦MAA SsAAdaAAAA;vai