Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific logical critique of appellate reasoning.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal filed by Mohamed El Mhadbi inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the second-instance conviction for aggravated theft, arguing the lower court failed to properly evaluate evidence under specific procedural articles. The court rejected these claims because the arguments merely repeated the appellate court's own criticisms without identifying a specific, irreparable logical flaw or factual misunderstanding in the judgment's reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 606, comma 1, lett. c) e lett. e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.: An appeal citing a violation of the duty to motivate is inadmissible if it merely reproduces the lower court's own criticisms without enunciating a specific, inopinable logical aporia or evident misunderstanding of the evidence that creates an irreparable rupture in the logical fabric of the motivation.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertVolltext
posto da: EL MHADBI MOHAMED nato il 10/07/1985 avverso la sentenza del 18/12/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rilevato che Mohamed El Mhadbi ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 18 dicembre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di furto aggravato commesso in Livorno il 20 settembre 2021. 2.1. Ritenuto che il motivo unico di ricorso, che attinge l'affermazione di sua responsabilità, è inammissibile, posto che, in disparte il rilievo che non è possibile dedurre la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e) , stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, ai sensi del predetto art. 606, comma 1, lett. c), giacché l'inosservanza dell'art. 192 cod. proc. pen. non è in tal modo sanzionata (Sez.
U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), le censure cui esso è affidato costituiscono pedissequa riproduzione delle corrispondenti censure dedotte in appello — essendo, quindi, articolate senza alcuna effettiva critica al provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521) -e agitano argomenti che si appuntano soltanto sulla mancanza di persuasività, sull'inadeguatezza e sull'assenza di rigore o di puntualità del ragionamento seguito dalla Corte di appello, anche in riferimento al significato assegnato alle prove stesse (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Rv. 280747;
Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, Rv. 262965), senza enucleare alcuna specifica ed inopinabile aporia logica o alcun evidente fraintendimento delle prove medesime tale da creare una rottura irreparabile nel tessuto logico della motivazione complessivamente considerata.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara P.Q.M