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Ordinanza — n. 20168/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as defense filed late and wrong remedy chosen against dismissal order.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20168/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court declared the cassation appeals inadmissible because the defense was filed late in April 2026, violating procedural deadlines. The appellants, Laurenzi, Cinti, and Adipietro, challenged a dismissal order issued after their opposition was rejected. The Court ruled that such dismissal orders are not appealable to the Supreme Court and that the late filing rendered the remedies legally ineffective.

Legislator-Regeste

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Art. 409, 410, 410-bis, 591, 610, 611 cod. proc. pen.; Dismissal orders issued by the investigating judge following the rejection of a victim's opposition are not subject to cassation appeal, and defenses filed after the statutory deadline are inadmissible.

Schlagwörter

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cassation appeal inadmissibility victim opposition rejection procedural deadline violation dismissal order appealability late defense filing Verfahrensverzögerung der Staatsanwaltschaft Säumnis nach Verfahrenssistierung verspätete Einwendungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 409 cod. proc. pen.
Art. 410 cod. proc. pen.
Ritenuto che il mezzo proposto non è quello consentito per impugnare l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione della persona offesa; che in tal senso va richiamato, oltre al dato testuale dell'art. 410-bis cod.
Art. 410-bis cod. proc. pen.
Ritenuto che il mezzo proposto non è quello consentito per impugnare l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione della persona offesa; che in tal senso va richiamato, oltre al dato testuale dell'art. 410-bis cod.
Art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata anche con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 611, comma 1, seconda parte cod. proc. pen.
Rilevato che in data 14 aprile 2026 - quindi, tardivamente, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 611, comma 1, seconda parte cod. proc. pen. - è stata presentata memoria difensiva nell'interesse dei ricorrenti.
art. 615-bis cod. pen
2836/2025 per il delitto di cui all'art. 615-bis cod. pen.
art. 410-bis cod. proc. pen
Ritenuto che il mezzo proposto non è quello consentito per impugnare l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione della persona offesa; che in tal senso va richiamato, oltre al dato testuale dell'art. 410-bis cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen
pen.» (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv.
Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B.
286726 - 01; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv.
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Volltext

posto da: LAURENZI ALESSIO nato a ANZIO il 02/08/1976 parte offesa nel procedimento CINTI SIMONE nato a ANZIO il 27/10/1995 parte offesa nel procedimento ADIPIETRO FABIO nato a APRILIA il 26/03/1983 parte offesa nel procedimento ci IGNOTI avverso l'ordinanza del 12/12/2025 del GIP TRIBUNALE di VELLETRI dato avviso alle parti; , udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rilevato che oggetto di ricorso per cassazione è l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri in data 12 dicembre 2025, emessa ai sensi degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen, a seguito di opposizione delle persone offese Alessio Laurenzi, Simone Cinti e Fabio Adipietro avverso la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero nel procedimento R.G.N.R. 2836/2025 per il delitto di cui all'art. 615-bis cod. pen.

2. Rilevato che in data 14 aprile 2026 - quindi, tardivamente, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 611, comma 1, seconda parte cod. proc. pen. - è stata presentata memoria difensiva nell'interesse dei ricorrenti.

3. Ritenuto che il mezzo proposto non è quello consentito per impugnare l'ordinanza di archiviazione pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione della persona offesa; che in tal senso va richiamato, oltre al dato testuale dell'art. 410-bis cod. proc. pen., anche l'arresto secondo cui «l'ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in esito al rigetto dell'opposizione della persona offesa, non essendo affetta da abnormità né strutturale, né funzionale, non è impugnabile per cassazione e l'inammissibilità, ex art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., del ricorso eventualmente proposto può essere dichiarata anche con procedura "de plano", ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 28583 del 02/07/2024, Chen, Rv. 286726 - 01; Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, B., Rv. 273371 - 01).

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibi P.Q.MFunti Atatrja