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Ordinanza — n. 20095/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal for theft conviction due to lack of specific grounds and inadmissible generic mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20095/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Souhail Abassi inadmissible, confirming the first-instance conviction for theft with specific recidivism. The court rejected all three grounds, ruling that the first two merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing specific critical analysis, while the third was inadmissible as generic mitigating circumstances cannot be raised in a legality appeal. Consequently, the appellant was condemned to pay the costs of the proceedings.

Legislator-Regeste

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it lacks specific grounds or raises inadmissible issues such as generic mitigating circumstances, requiring a critical dissection of the lower court's reasoning rather than mere repetition of complaints.

Schlagwörter

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inadmissible appeal specific grounds requirement generic mitigating circumstances legality appeal theft conviction specific recidivism petition of principle Einziehung von Deliktsvermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
Art. 62, comma 4 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
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Volltext

(CUI 03QC37M) nato il 17/01/1985 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 4170-2026 - Udienza del 29/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Souhail Abassi ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto, con recidiva specifica ed infraquinquennale. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato contestato è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all'art.62 comma 4 cod. pen. — è parimenti inammissibile poiché si configura come mera ripetizione delle doglianze già prospettate in sede di gravame e compiutamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado, il quale ha - del tutto logicamente - ritenuto che non possa essere invocato il modesto valore delle cose sottratte, ammontando a circa 250 euro per ciascun furto.

Tali censure devono ritenersi prive del requisito di specificità richiesto per il ricorso per cassazione, configurandosi come meramente apparenti, in quanto non sviluppano un'effettiva disamina critica delle argomentazioni contenute nella pronuncia impugnata. Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Inoltre, il ricorso presenta una mera petizione di principio legata ad un dato doveroso, ossia la mancata "complicazione" delle operazioni di controllo, senza chiarire quali sarebbero i parametri positivi che renderebbero l'imputato meritevole del beneficio richiesto. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna 2del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M