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Ordinanza — n. 20085/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for generic evidence misrepresentation and subjective element violations.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20085/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, confirming the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant's first ground regarding evidence misrepresentation was rejected as it lacked specific identification of the contested proof, while the second ground was dismissed for being too generic under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal failed to meet the strict requirements for judicial review, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 580 cod. proc. pen.: An appeal alleging evidence misrepresentation or violation of law is inadmissible if it merely generically evokes the proof without specifically identifying the elements of the alleged error, thereby preventing the appellate judge from exercising its supervisory function.

Schlagwörter

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evidence misrepresentation generic appeal grounds subjective element violation Article 581 procedural code inadmissible appeal judicial review limits conviction confirmation Beweiswert der Zeugenaussage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti
Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv.
Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri
265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv.
Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci
256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv.
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Volltext

posto da: MEDURI DOMENICO nato a REGGIO CALABRIA il 30/08/1960 avverso la sentenza del 18/11/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; NN, NN, \N-NN,RG 3851/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Domenico Meduri ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al travisamento della prova — è manifestamente infondato.

In particolare, giova ricordare che il vizio dedotto consiste nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, quando il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nella motivazione; si ricorda altresì che tale vizio, intanto può essere dedotto, in quanto siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate e sempre che il ricorrente non le abbia solo parzialmente considerate a sostegno delle sue ragioni, sicché, deve ritenersi inammissibile il motivo - come quello sub iudice - contenente solo una generica evocazione della prova che si pretende travisata (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071;

Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Natale e altri, Rv. 256723; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552). Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità per insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inam P.Q.ME1 d 6 •