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Ordinanza — n. 20083/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of specific argumentation against lower court's criminal liability finding.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20083/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeals by Javier Tito Ramirez Alonzo, Helen Geraldine Lozano Ochoa, and Ivan Yonelt Ramirez Bazan inadmissible. The appellants argued for acquittal based on a single ground that merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal. The court ruled the appeals manifestly unfounded because they failed to provide a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning regarding criminal liability.

Legislator-Regeste

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must contain specific and argumentative grounds; mere repetition of rejected arguments renders them manifestly unfounded and inadmissible.

Schlagwörter

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manifestly unfounded appeal lack of specific argumentation criminal liability confirmation inadmissible appeal repetition of rejected grounds Diebstahls Überwachungsmaterial Straftaten gegen den Geheimbereich

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Volltext

JAVIER TITO ( CUI 022DFBK ) nato il 05/03/1977 LOZANO OCHOA HELEN GERALDINE ( CUI 062A0MJ ) nato il 21/07/1996 RAMIREZ BAZAN IVAN YONELL ( CUI 035ASNU ) nato il 06/07/1991 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; NNRG 3832/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Javier Tito Ramirez Alonzo, Helen Geraldine Lozano Ochoa e Ivan Yonelt Ramirez Bazan ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 624- 625 co. 1 nn. 2, 4, 5 cod. pen. (capo 1) e artt. 81 cpv., 110, 493 ter cod. pen. (capo 2).

Rilevato che tutti e tre i ricorsi — che deducono, con unico motivo, violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità — sono manifestamente infondati in quanto basati su un unico argomento, che si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, poiché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Che, invero, la Corte territoriale ha fornito motivazione puntuale, logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla conferma della responsabilità penale degli odierni ricorrenti, evidenziando come il quadro accusatorio trovi conferma non soltanto nel riconoscimento vocale operato dagli agenti di p.g. mediante l'ascolto delle tracce audio acquisite attraverso intercettazioni ambientali all'interno dell'autovettura — come invece sostenuto dalla difesa —, ma anche in ulteriori elementi di riscontro, tra i quali le riprese delle videocamere di sorveglianza di uno sportello bancomat, presso il quale gli imputati stavano tentando di prelevare denaro a seguito di altro furto commesso poco prima presso il vicino supermercato Esselunga di Carrara (cfr. pagg. 4-7 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inam P.Q.M