Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic and indeterminate grounds lacking specific factual correlation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground of appeal was a generic challenge to the sentencing reasoning, which failed to specify the exact elements of the judgment under review. The court rejected this because the complaint lacked the necessary logical connection to the specific reasons provided in the appealed decision, rendering it impossible for the appellate court to exercise its supervisory power.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are indeterminate and lack a specific correlation with the reasons underlying the contested decision, preventing the appellate court from identifying the precise points of criticism.
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KI-generiertVolltext
TA (CUI 0159HRH) nato a TORINO il 15/08/1973 avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 3752/2026 -Udienza del 29 aprile 2026 -Consigliere Borrelli Considerato che Violetta Jankovic ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova che, parzialmente riformando la sentenza pronunciata in primo grado, ha sostituito la pena della reclusione con la detenzione domiciliare e ha confermato per il resto la condanna per il reato di furto aggravato in abitazione. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio — è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Ritenuto che tale motivo di ricorso è parimenti inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823)., ragioni che, nel caso di specie, la ricorrente trascura di censurare in punto di illogicità motivazionale. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M