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Ordinanza — n. 20067/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against preventive measure revocation due to specific and inadmissible grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 20067/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal against the revocation of a special surveillance measure inadmissible. The appellant argued for violations regarding social danger assessment and motivation, but the court found the first ground aspecific and the second inadmissible under Article 10 of Legislative Decree 159/2011, which limits cassation appeals to legal violations only. Consequently, the court ruled that the lower court's evaluation of the appellant's persistent social danger was correct and the appeal must be rejected with costs.

Legislator-Regeste

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Art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011; Art. 606, comma 1, lett. e) and c) cod. proc. pen.: In preventive measure proceedings, appeals to the Court of Cassation are admissible solely for violations of law, excluding merits or alternative evaluations, and only specific or non-existent motivation constitutes a valid ground.

Schlagwörter

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preventive measure revocation social danger assessment specificity of grounds admissibility of appeal legal violation requirement Strafanpassung Wiederholungsgefahr Verschlimmerung des Vorzustands

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla ritenuta persistenza dell'attualità della pericolosità sociale del ricorrente — non è consentito in quanto, in materia di misura di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs.
Art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett.
Art. 7 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159
c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci
Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì
260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv.
Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro
268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv.
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Volltext

CO nato a BARI il 06/08/1958 avverso il decreto del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI; N,NRG 3024-2026 - Udienza del 29/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Francesco Belviso ricorre avverso il decreto emesso dalla Corte di appello di Bari, che ha rigettato l'impugnazione del decreto del Tribunale delle Misure di Prevenzione di Bari, il quale, a sua volta, aveva respinto la richiesta di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

Rilevato che il primo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge quanto all'applicazione dei criteri di valutazione della persistenza della pericolosità sociale a seguito di espiazione di pena, ai sensi dell'art.14 co.2-ter d.lgs. 159/2011 — è aspecifico, in quanto la Corte territoriale ha valutato sia lo spessore delle condotte commesse in precedenza, analizzando natura e continuità dei reati di matrice mafiosa, sia l'epoca dei medesimi, sia la commissione di un ulteriore reato in tempi molto recenti, attuando, così, la valutazione che si imponeva e che ha condotto ad accertare la persistenza della pericolosità sociale; di contro, il ricorrente taccia la decisione avversata di non essersi adeguata al disposto normativo e agli interventi della Corte costituzionale, mentre proprio sulla base di tali punti di partenza la Corte distrettuale ha ritenuto doverosa una nuova valutazione, ex novo, dei presupposti della misura di prevenzione.

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto alla ritenuta persistenza dell'attualità della pericolosità sociale del ricorrente — non è consentito in quanto, in materia di misura di prevenzione, secondo il disposto dell'art. 10, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, che ripete sul punto la previsione di cui all'art. 4, penultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge. Questa Corte ha quindi statuito che sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett.

c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell'obbligo, imposto dall'art. 7 d.lgs. richiamato, di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, quella caratterizzata da argomentazioni talmente scoordinate e carenti da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione circa la misura (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 50128 del 11/11/2016, Aguì, Rv. 268215; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, Cardone e altro, Rv. 256263). A ciò si aggiunga che, naturalmente, come ogni altro scrutinio rimesso a questa Corte, anche nel giudizio di legittimità in tema di misure di prevenzione non possono essere formulate censure attinenti al merito della regiudicanda o tesi ad ottenere valutazioni alternative dei dati vagliati dai giudici di merito. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della 2Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M