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Ordinanza — n. 19838/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal for lack of admissibility regarding sentencing motivation under procedural code.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19838/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because it relied on a ground not permissible in the jurisdictional phase. The defendant argued the sentencing lacked adequate motivation under specific criminal code parameters, but the court noted the underlying judgment ratified a plea agreement governed by strict admissibility rules. Consequently, the court ruled that the claim for defective motivation was outside the allowed scope of review and ordered the payment of procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen.; Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea agreement ratifications are limited to specific grounds; claims regarding sentencing motivation are inadmissible unless they fall within the expressly permitted categories.

Schlagwörter

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inadmissible appeal sentencing motivation plea agreement ratification jurisdictional phase procedural code criminal procedure Cassazione

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.
Art. 448, co. 2-bis, cod. proc. pen.
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, determinato senza adeguata motivazione in relazione ai parametri di cui all'art.
Art. 133, cod. pen.
309/1990, deducendo il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, determinato senza adeguata motivazione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
A norma dell'art. 616 cod.
art. 133 cod. pen
309/1990, deducendo il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, determinato senza adeguata motivazione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 448 cod. proc. pen
103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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Volltext

o nato a Taranto il 06/09/1975 avverso la sentenza del 08/01/2026 del Gip del Tribunale di Taranto. Udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cosimo Lomartire ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale il Gip del Tribunale di Taranto ha applicato nei suoi confronti la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, deducendo il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, determinato senza adeguata motivazione in relazione ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Il ricorso è inammissibile per cause che possono essere dichiarate senza formalità ai sensi dell'art. 610, co. 5 bis, cod. proc. pen. in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.

Con riferimento all'unico motivo di ricorso proposto dall'imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, legge'n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione 2avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»).

Nel caso di specie il ricorrente lamenta, al di fuori dei casi consentiti, il vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena proposta ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. e ratificata dal decidente. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammis P.Q.M