Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 19813/2026 — snpen KI-generiert

Appeal dismissed; appellate court's sentencing discretion on mitigating circumstances upheld against recidivist.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19813/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the Brescia Court of Appeal's decision to reduce Branko Majic's sentence despite his recidivism. The appellant argued the lower court erred in its sentencing rationale, but the Supreme Court affirmed that sentencing falls within the trial judge's discretionary power. Consequently, the court ruled that the appellate court's evaluation was logical and consistent with legal principles, rejecting any claim of arbitrary discretion.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The determination of the penalty measure between the statutory minimum and maximum is an exercise of the trial judge's broad discretionary power, subject to cassation review only if the quantification results from mere arbitrariness or illogical reasoning.

Schlagwörter

KI-generiert
sentencing discretion recidivism mitigating circumstances appellate review penal code provisions

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 131-bis cod. pen.
La Corte territoriale ha ritenuto, 1anzitutto, di non poter applicare l'art. 131-bis cod. pen., in ragione della natura non episodica della condotta tenuta dal ricorrente che risulta gravato da diversi pregiudizi penali anche specifici.
Art. 133 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., determinata in tremila euro.
D.P.R. n. 309/1990, art. 73, comma 5
art. 131-bis cod. pen
La Corte territoriale ha ritenuto, 1anzitutto, di non poter applicare l'art. 131-bis cod. pen., in ragione della natura non episodica della condotta tenuta dal ricorrente che risulta gravato da diversi pregiudizi penali anche specifici.
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., determinata in tremila euro.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, S.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: Majic Branko nato a Latisana il 01/01/1996 avverso la sentenza del 08/04/2025 della Corte di appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla Consigliera Maria Teresa Arena;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale locale, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata recidiva e rideterminato la pena inflitta a Branko Majic, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, in mesi quattro di reclusione ed euro 688 di multa. L'imputato ricorre avverso tale sentenza lamentando, con l'unico motivo, il vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. La Corte territoriale ha ritenuto, 1anzitutto, di non poter applicare l'art. 131-bis cod. pen., in ragione della natura non episodica della condotta tenuta dal ricorrente che risulta gravato da diversi pregiudizi penali anche specifici.

Avuto riguardo alle peculiarità della vicenda il giudice di secondo grado ha ritenuto di poter riconoscere al Majic le circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza pervenendo a pena inferiore al minimo edittale. La doglianza inerente al trattamento sanzionatorio deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, atteso che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito -- laddove tale potere risulti esercitato congruamente, logicamente e in coerenza con il generale principio di diritto, secondo cui l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto di elementi già oggetto di valutazione, ovvero la valorizzazione di dati che si assumano indebitamente pretermessi nell'apprezzamento del giudice.

In proposito va rammentato il principio secondo cui la determinazione della misura della pena, tra il minimo e il massimo edittale, rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. Il sindacato di legittimità è, infatti, ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196). Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., determinata in tremila euro. P.Q.M29 A926 V Atm:.