Italian Court dismisses appeal against execution order for omitting accessory penalty reduction due to manifestly unfounded grounds.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeals by Ruffier and Prelli inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued the execution judge violated procedural rules by failing to formally address their request for reducing the accessory penalty under Article 219 of the Insolvency Code. The court rejected this, noting the lower court explicitly explained why the request lacked foundation by referencing prior sentencing decisions and constitutional rulings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 676 cod. proc. pen.; Appeals manifestly unfounded regarding the omission of a specific reduction of accessory penalties are inadmissible because the execution judge's reasoning is sufficient to demonstrate the lack of grounds for the request.
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KI-generiertVolltext
posti da: RUFFIER MANUEL nato a NOVARA il 26/03/1971 PRELLI GABRIELLA nato a NOVARA il 18/01/1972 avverso l'ordinanza del 15/01/2026 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;¦ Rilevato che la Corte di Appello di Torino, quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile la richiesta di Manuel Ruffier e Gabriella Prelli di escludere l'aggravante della rilevante gravità del danno e di applicare la diminuente di cui all'art. 219, co. 3, I. fall, nonché in materia di pena accessoria;
Rilevato che con i ricorsi, in cinque motivi distinti ma complementari motivi e con la memoria pervenuta il 7 aprile 2026, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 676 cod. proc. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di pronunciarsi nelle dovute forme in merito all'istanza proposta in materia di pene accessorie; Rilevato che le doglianze oggetto dei ricorsi sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato contiene uno specifico riferimento alle ragioni per cui la richiesta proposta in materia di pene accessorie era da ritenersi destituita di qualsivoglia fondamento per cui l'istanza era inammissibile anche riguardo a tale punto ("ricordato inoltre che nella sentenza della Corte di appello del 25.1.2023 la durata della pena accessoria è stata parametrata a quella delle pene principali inflitte, in applicazione dei dettami di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018 (cfr. citata sentenza pag. 21)");
Ritenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e c P.Q.MMeitzia Sti t