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Ordinanza — n. 19802/2026 — snpen KI-generiert

Italian court dismisses appeal regarding preventive measures as facts lack unified original deliberation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19802/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal by Gianluca Pellegrino inadmissible due to manifestly unfounded complaints. The petitioner argued that multiple preventive measures violated Article 81 of the Penal Code because they stemmed from a single voluntary intent to disobey orders. The court rejected this, stating the lower court correctly found no evidence of a unified original deliberative act across the distinct offenses.

Legislator-Regeste

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Art. 81 cod. pen.; The application of preventive measures requires a unified original deliberative intent regarding the facts, which is absent when distinct offenses are committed at different times without evidence of a single original decision.

Schlagwörter

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preventive measures unified deliberation Article 81 Penal Code inadmissible appeal manifestly unfounded Einheitliche und fortgesetzte Zuwiderhandlungen General- und Spezialprävention Konkurrenz von Straftaten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 81 cod. pen.
4, d.lgs 159/2011, commesso il 4 febbraio 2015; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod.
art. 81 cod. pen
4, d.lgs 159/2011, commesso il 4 febbraio 2015; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/03/2021, di Serio
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Volltext

LUCA nato a GELA il 21/07/1984 avverso l'ordinanza del 24/11/2025 del GIP TRIBUNALE di GELA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che il GIP del Tribunale di Gela, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Gianluca Pellegrino di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto delle sentenze:

1) Tribunale di Gela del 27 febbraio 2012 in relazione al reato di cui agli artt. 73 e 75 d.lgs 159/2011, commessi il 27 febbraio 2012;

2) Corte di appello di Caltanissetta del 6 dicembre 2016 in relazione al reato di cui all'art. 76, co. 4, d.lgs 159/2011 commesso il 4 giugno 2011;

3) Tribunale di Gela del 12 settembre 2017 in relazione al reato di cui all'art. 75 d.lgs 159/2011, commesso il 18 marzo 2015;

4) Tribunale di Gela dell'Il luglio 2016 in relazione al reato di cui all'art. 76, co. 4, d.lgs 159/2011, commesso il 4 febbraio 2015; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudice dell'esecuzione sarebbe errata in quanto le violazioni, tutte relative a misure di prevenzione, sarebbero avvinte dal medesimo vincolo costituito dalla volontà dell'interessato a non osservare i decreti con i quali gli sono state applicate le misure e anche quelli eventualmente successivi;

Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento al tempo trascorso tra i fatti e alla circostanza che si trattava di decreti di prevenzione di talché non è ipotizzabile che i fatti siano stati tutti originariamente e unitariamente deliberati, ha dato adeguato conto dell'insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto che non sono desumibili dagli atti, dai quali non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l'unicità originaria deliberativa delle diverse condotte (cfr.

Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 1 P.Q.M