Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to fact-based grievances and insufficient motivation.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeals against the Milan Tribunal's conviction inadmissible. The appellants argued for a different reading of the facts and claimed insufficient motivation regarding criminal responsibility. The court rejected these claims as fact-based grievances are not permitted in a legality review and found the first-instance judgment adequately motivated.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals based on factual disputes or alleging insufficient motivation are inadmissible in a legality proceeding if the first-instance judgment is adequately reasoned.
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posti da: CATELEA MARIA nato il 28/04/1970 D'APRILE ANTONIO PANFILO nato a RAIANO il 02/11/1942 avverso la sentenza del 22/03/2024 del TRIBUNALE di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; NN.Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di Milano del 22 marzo 2024, ha condannato Maria Catelea e Antonio Panfilo D'Aprile in relazione al reato di cui all'art. 660 cod. pen. alla pena di 200,00 euro di ammenda; Rilevato che con i ricorsi, contenuti in un unico atto, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità;
Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice di primo grado ha fornito una motivazione adeguata e in merito alla sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato; Rilevato altresì che con le impugnazioni, originariamente proposta come appello e poi qualificata quale ricorso per cassazione della Corte territoriale, si sollevano censure in fatto che non sono consentite in sede di legittimità; Ritenuto pertanto che i ricorsi sono inammissibili poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dic P.Q.MIl Consigl è est ore Il PresidenteMarco M onaco Raffaello Magi