Italian Supreme Court dismisses appeal claiming multiple thefts constitute a continuous crime under Art. 81 Penal Code.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's distinction between separate crimes was legally sound. Bilal Majoubi argued that his multiple offenses of robbery, money laundering, and assault should be treated as a continuous crime due to their short timeframe. The court rejected this, stating the evidence failed to prove a single original intent and the lower court adequately addressed the lack of continuity.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 cod. pen.; The court must independently assess whether facts constitute a continuous crime; generic arguments regarding temporal proximity without evidence of a single original intent do not justify overturning a lower court's finding of separate offenses.
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KI-generiertVolltext
CUI 030GUX4) nato il 27/07/1980 avverso l'ordinanza del 09/12/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che la Corte di Appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Bilal Majoubi di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i fatti oggetto di diverse sentenze nelle quali è stato condannato in relazione a diverse ipotesi di reato di rapina, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la motivazione esposta dal giudice dell'esecuzione sarebbe errata in quanto, a fonte della breve distanza di tempo in cui sono stati commessi i fatti, sarebbe evidente che si tratta di ipotesi di reato unite dal vincolo della continuazione;
Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono generiche e manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato, con il riferimento al tempo trascorso tra i fatti (anche un anno), alla differenza delle condotte e al fatto che le condotte di resistenza sono avvenute in carceri riversi, ha adeguatamente motivato in ordine all'insussistenza dei presupposti di applicazione dell'istituto che non sono desumibili dagli atti, dai quali non emerge alcun elemento dal quale poter desumere l'unicità originaria deliberativa delle diverse condotte (cfr.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibi P.Q.M