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Ordinanza — n. 19782/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for failure to pay bail due to lack of psychological element.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19782/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Corte di Cassazione dismissed the appeal filed by Domenico Monti against his criminal conviction for failing to provide adequate bail. The appellant argued that the lower courts ignored his defense regarding the impossibility of paying bail and the absence of a psychological element. The Supreme Court rejected these claims, ruling that the territorial court's reasoning was sufficient and that the appellant's conduct demonstrated a lack of genuine effort to secure payment or employment.

Legislator-Regeste

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Art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; Appeals based on the lack of a psychological element or failure to pay bail are inadmissible if the lower court's reasoning adequately addresses the defendant's conduct and generic explanations without requiring a specific alternative interpretation.

Schlagwörter

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criminal conviction bail payment psychological element inadmissible appeal failure to pay Corte di Cassazione procedural dismissal Zahlungsverbot

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
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Volltext

nato a BARI il 18/10/1958 avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Bari il 6 aprile 2025 nei confronti di Domenico Monti in relazione al reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. 159/2011; Rilevato che con il ricorso, in due distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità con riferimento alla mancanza di un'adeguata considerazione delle allegazioni difensive quanto all'impossibilità del ricorrente dì provvedere al pagamento della cauzione e, quindi, quanto all'assenza dell'elemento psicologico;

Rilevato che la doglianza è manifestamene infondata in quanto la Corte territoriale, la cui motivazione si salda e integra con quella fornita dal giudice di primo grado, con il riferimento alla genericità delle spiegazioni fornite e alla condotta complessivamente tenuta dal ricorrente, che non ha mai richiesto di procedere a un pagamento rateale né si è attivato in alcun altro modo al dine di cercare un'attività lavorativa, ha fornito adeguata e coerente risposta alle analoghe censure sollevate con l'atto di appello; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q P.Q.M