Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Sentenza — n. 19763/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court annuls theft conviction due to lack of private prosecution for aggravated circumstance.

Geschäftsnummer Sentenza — n. 19763/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Italian Supreme Court annulled a second-instance theft conviction because the court of appeal improperly applied an aggravated circumstance without the required private prosecution. The appellant argued that since the first-instance judgment did not recognize this aggravating factor, the crime reverted to a private prosecution offense under new legislation. Consequently, the court ruled that the criminal action could not proceed without a formal complaint from the victim.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 625, primo comma, n. 7) cod. pen.; d.lgs. n. 150 del 2022: A criminal action for theft involving the specified aggravated circumstance is procedible only upon private prosecution; if the first-instance judgment fails to contest or recognize this circumstance, the action becomes inadmissible due to lack of private prosecution.

Schlagwörter

KI-generiert
private prosecution requirement theft aggravated circumstance reformatio in peius violation procedural inadmissibility D.Lgs 150/2022 reform Strafverfolgung wegen Betrugs Eröffnung der Strafuntersuchung formeller Verfahrensmangel

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 625, primo comma, n. 7) cod. pen.
Rilevato che, con la memoria difensiva depositata, il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste; Ritenuta la fondatezza della spiegata doglianza poiché, assente la querela in atti, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n.
d.lgs. n. 150 del 2022
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

n nato a Milano il 29/07/1974 avverso la sentenza del 19/06/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha confermato la responsabilità del Bonello per il delitto di furto, riducendo solo il trattamento sanzionatorio; Considerato che l'imputato, con un unico motivo, lamenta che, violando il principio della reformatio in peius, la decisione cesurata ha considerato integrata la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., che non era stata né contestata né ritenuta dalla pronuncia di primo grado;Rilevato che, assume ancora il ricorrente, che pertanto la circostanza in questione non avrebbe potuto essere ritenuta e, di qui, avrebbe dovuto essere pronunciata sentenza di non doversi procedere poiché il delitto per il quale era stato condannato è divenuto, in assenza dell'aggravante in discussione, procedibile a querela;

Rilevato che, con la memoria difensiva depositata, il ricorrente ha insistito nelle proprie richieste; Ritenuta la fondatezza della spiegata doglianza poiché, assente la querela in atti, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7), cod. pen., non era stata contestata né ad essa ha fatto alcun riferimento la decisione di primo grado; Ritenuto, pertanto, che, poiché il delitto di furto semplice è procedibile a querela di parte a seguito della novella realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela;

P.Q. P.Q.M