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Ordinanza — n. 19756/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts cannot be re-evaluated on appeal.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19756/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's request to re-evaluate factual evidence. The appellant argued for a different reconstruction of facts regarding theft versus receipt, but the court held that factual assessment is excluded from cassation review. Consequently, complaints attacking the persuasiveness or adequacy of the lower court's reasoning were deemed inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: The court ruled that appeals cannot request a re-evaluation of factual elements or challenge the persuasiveness of the lower court's reasoning, limiting admissible grievances to specific defects in motivation.

Schlagwörter

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cassation appeal factual re-evaluation inadmissible appeal motivation defects evidence assessment Einstellung des Betrugsverfahrens betrügerischer Konkurs Geldfälschung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 21/04/1999, iovino, Rv. 213638
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747
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Volltext

carlo nato a Barletta il 18/06/1957 avverso la sentenza del 17/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari, previa riqualificazione del delitto ascritto allo Spinazzola in quello di furto rispetto alla contestazione di ricettazione, ha confermato la pena comminata nel giudizio di primo grado; Considerato che, con l'unico motivo proposto, il ricorrente chiede, peraltro senza uno specifico confronto con le argomentazioni sottese alla decisione impugnata, una diretta valutazione delle prove a questa Corte di legittimità, attraverso una differente ricostruzione del fatto; Ritenuto che esula dal controllo di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, e che, dunque, non costituisce vizio comportante controllo di legittimità la mera prospettazione di una diversa (e, peril ricorrente, più favorevole) valutazione delle emergenze processuali (Sez. 5, Sentenza n. 7569 del 21/04/1999, iovino, Rv. 213638);

Ritenuto che, di conseguenza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747);

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarat@inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M