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Ordinanza — n. 19752/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against theft conviction citing lack of reasoning on recidivism and proportionality.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19752/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeals by Luigi and Vincenzo Perdonò inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to properly justify the recidivism finding and imposed a disproportionate sentence despite their procedural conduct. The court rejected these claims, noting the lower court adequately addressed the continuous nature of the crimes and the severity of the stolen materials threatening public transport safety.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal must be rejected if the lower court's reasoning on recidivism and sentencing proportionality is sound and adequately argued based on the facts and the gravity of the offense.

Schlagwörter

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criminal appeal inadmissibility recidivism reasoning sentencing proportionality theft aggravated procedural conduct mitigation Straftaten gegen den öffentlichen Verkehr Störung des Eisenbahnverkehrs gefährlicher Eingriff in Strassenverkehr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Volltext

posti da: Perdonò Luigi nato a Foggia il 09/05/1962 Perdonò Vincenzo nato a Foggia il 16/05/1957 avverso la sentenza del 02/04/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna di Luigi Perdonò e Vincenzo Perdonò per il delitto di furto pluriaggravato; Considerato che, con l'unico motivo proposto, di identico tenore e formulato a mezzo del comune difensore di fiducia, gli imputati deducono, quanto al solo Luigi Perdonò, vizio di motivazione rispetto alla ritenuta sussistenza della recidiva contestata per fatti lontani nel tempo e, entrambi, violazione del principio di proporzionalità nella determinazione della pena anche rispetto al corretto comportamento processuale;Ritenuto, quanto al primo aspetto, che si tratta di censura manifestamente infondata poiché la sentenza impugnata ha congruamente argomentato in ordine alla sussistenza dei presupposti dell'applicazione della recidiva, ponendo in rilievo che il ricorrente Luigi Perdonò ha plurimi precedenti per reati di particolare gravità e di analoga indole, come i delitti di furto e rapina, commessi nel corso degli anni senza soluzione di continuità, nonché che l'imputato è stato condannato in via definitiva per uno dei predetti precedenti in data 17 giugno 2021, ossia a una limitata distanza temporale rispetto i fatti per cui è processo;

Ritenuto che, rispetto al trattamento sanzionatorio, la condotta processuale degli imputati, che hanno rinunciato ai motivi di appello sulla responsabilità, è stata valutata per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, pur non avvenuta nella massima estensione in considerazione della gravità del fatto, congruamente argomentata, quest'ultima, per l'ingente quantitativo di materiale ferroso oggetto del furto e il danno alla recinzione metallica posta a protezione della linea ferroviaria, con evidente grave pericolo per il trasporto pubblico e per la regolarità della circolazione ferroviaria;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presi nteRosaria Giordano Alfredo G Rt