Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 19745/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft and resistance convictions for inadmissible and unfounded grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19745/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal by Maurizio Allegri inadmissible and dismissed the conviction for aggravated theft and resistance to a public official. Allegri argued for a re-evaluation of circumstantial evidence and challenged the court's reasoning regarding intent and sentencing, but the Court found these grounds either procedurally barred or factually unfounded. The decision upheld the lower courts' findings, emphasizing that the Court of Cassation cannot re-examine factual evaluations and that the lower courts provided a logical chain of reasoning supported by relevant case law.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 364, comma 1, n. 1 and Art. 364, comma 1, n. 2 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own reasoning for that of the trial court, and appeals must be specific and directly linked to the contested decision's grounds.

Schlagwörter

KI-generiert
Code of Criminal Procedure inadmissible appeal circumstantial evidence re-evaluation of facts aggravated theft resistance to official specificity of grounds öffentliche Aufforderung zu Verbrechen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 364, comma 1, n. 1 and n. 2 of the Code of Criminal Procedure

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri
259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: ALLEGRI MAURIZIO nato a ANZIO il 19/04/1980 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 43609-2025 - Udienza del 08/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Maurizio Allegri ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione in ordine alla valutazione della prova indiziaria — è manifestamente infondato giacché, nel giudizio di legittimità, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, .Jakani, Rv. 216260); Ritenuto, inoltre, che il motivo di ricorso è inammissibile dal momento che viene in gioco il principio a lume del quale vanno ritenuti inammissibili i motivi di ricorso per cassazione non solo quando essi risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì allorché difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (principio ribadito da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823) Ritenuto, in particolare, che la Corte di merito ha dato conto di un ragionamento indiziario serrato, in cui sono stati vagliati sia singolarmente che unitariamente una serie di elementi a carico, resi in un complesso argomentativo privo di fratture logiche e non specificamente avversato dal ricorrente. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'accertamento della sussistenza del dolo di concorso relativo al reato di resistenza ad un pubblico ufficiale — è manifestamente infondato perché la spiegazione della Corte distrettuale non è manifestamente illogica, giacché ha esaltato la condotta successiva non già come segmento della condotta tipica, ma come dato dimostrativo della preesistente condivisione, con l'autista, della volontà di sottrarsi alle forze dell'ordine.

Rilevato che il terzo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti di cui all'art.625 comma 1 nn.5 e 7 cod. pen, alla negazione delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio in generale — è inammissibile in quanto: - basato su motivi che invocano l'esclusione delle due aggravanti ma che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di 2assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Di contro la Corte di merito ha posto in luce i dati di fatto che fanno dissentire del tutto dalla richiesta di esclusione delle due aggravanti, facendo riferimento a condivisibili approdi di questa Corte; - manifestamente infondato sul diniego delle circostanze attenuanti generiche giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244); - manifestamente infondato sulla commisurazione della pena, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammi P.Q.M