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Ordinanza — n. 19738/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for aggravated theft, citing lack of admissibility and discretionary merit review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19738/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeals by Cristian Elvis Cristea and Daniela Cristea inadmissible regarding their conviction for aggravated theft with recidivism. The appellants argued for generic mitigating circumstances and conditional suspension, but the court found the first ground inadmissible in a legitimacy proceeding and the second ground unsupported by evidence of future risk. The court emphasized that balancing aggravating and mitigating circumstances is a discretionary merit judgment beyond the cassation court's review.

Legislator-Regeste

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals challenging the balance between aggravating and mitigating circumstances or the denial of conditional suspension are inadmissible in legitimacy proceedings as they constitute discretionary merit judgments.

Schlagwörter

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aggravated theft conviction conditional suspension denial recidivism assessment legitimacy proceeding limits discretionary merit review Rückfall bei Straftaten Widerruf des bedingten Strafvollzugs Strafmilderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli
245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv.
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Volltext

posti da: CRISTEA CRISTIAN ELVIS nato il 06/09/1993 CRISTEA DANIELA nato il 21/03/1996 avverso la sentenza del 07/10/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 43411-2025 - Udienza del 08/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Cristian Elvis Cristea e Daniela Cristea ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale per Daniela Cristea.

Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante e alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena — non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio secondo cui la Corte di cassazione non può censurare le scelte dei giudici di appello giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). Considerato, circa il diniego della sospensione condizionale della pena, che la Corte territoriale ha effettuato correttamente lo scrutinio circa il rischio di ricaduta, fondato su dati eloquenti quali i precedenti reati commessi dagli imputati. Con riferimento a Cristian Elvis Cristea, lo scrutinio è legato non già ad una presunta natura ostativa del precedente, ma alla condotta accertata in quella occasione, che, considerata in uno al reato oggi sub iudice, legittimamente ha fondato una previsione di non astensione futura dalla commissione di reati analoghi, secondo un giudizio tipicamente di merito su cui questa Corte non può intervenire.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissi P.Q.M