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Ordinanza — n. 19736/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding legal qualification of facts.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19736/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Francesco Bertucci inadmissible due to a lack of specific argumentation against the lower court's reasoning. Bertucci argued that the first-instance court failed to properly qualify the facts regarding counterfeit goods, but the Court found his arguments merely repetitive of those already rejected in the appellate stage. Consequently, the appeal was dismissed because it did not provide a new, critical analysis of the legal qualification of the alleged counterfeit acts.

Legislator-Regeste

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds are not specific and do not offer a new critical analysis of the lower court's reasoning, but merely repeat arguments already rejected.

Schlagwörter

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lack of specific argumentation repetitive appeal grounds legal qualification of facts inadmissible appeal Corte di Cassazione Verkehrsübertretung vorschriftswidriges Überholen Fahren trotz Führerausweisentzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Volltext

posto da: BERTUCCI FRANCESCO nato a LECCO il 01/06/1983 avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;I. RG 43395-2025 - Udienza del 08/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Francesco Bertucci ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen., con recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Rilevato che il primo e unico motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla qualificazione giuridica del fatto — non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Considerato, in particolare, che la motivazione della Corte distrettuale non è manifestamente illogica laddove ha relegato a mere affermazioni di parte le deduzioni circa la contraffazione avvenuta in Germania, dal momento che l'imputato non aveva fornito neanche un principio di dimostrazione di una circostanza che la parte avrebbe dovuto documentare siccome esulante dalla normale logica delle cose; né, a questo riguardo, può avere alcun significato la circostanza che l'autovettura in quel momento condotta fosse stata noleggiata in Germania, non comprendendosi quale collegamento dovesse esserci tra questa circostanza e il luogo della contraffazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile P.Q.MPaol Alfredo f-zu,94( ano 1:WPO,S, h IN CA?',- • 2