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Ordinanza — n. 19722/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding aggravated penalty for habitual property crimes due to lack of specific grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19722/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the application of aggravated sentencing provisions. The appellant argued for a violation of law and insufficient motivation concerning the exclusion of an aggravating circumstance based on habitual criminal conduct. The court found the first ground generic and the second ground infounded because the lower court's reasoning was logically sound and sufficiently detailed regarding the defendant's specific criminal history and intent.

Legislator-Regeste

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; Art. 625, n. 2) cod. pen.: An appeal must specify the exact elements of the alleged error to allow the reviewing court to exercise its supervisory power, and a lower court's exclusion of an aggravating circumstance based on specific factual findings regarding habitual conduct and intent is not a violation of law if the reasoning is logically consistent.

Schlagwörter

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inadmissible appeal lack of specific grounds aggravated penalty habitual criminal conduct violation of law insufficient motivation property crimes Wiederholungsgefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
- è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen.
- è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 625, n. 2) cod. pen.
art. 131- bis cod. pen
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Volltext

PE nato a NAPOLI il 23/09/1983 avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che Lucaioli Giuseppe ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, nell'escludere l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2), cod. pen., con conseguente modifica del trattamento sanzionatorio, ha confermato nel resto la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 7), 99, comma 4, cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla omessa applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. - è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag.5) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett.

e) cod. proc. pen., avendo la Corte escluso l'applicabilità dell'istituto in esame sulla base delle modalità della condotta, della tenacia del dolo, della non trascurabile gravità del danno nonché dell'abitualità del ricorrente di commettere delitti contro il patrimonio, così come emergente dal suo certificato penale; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M29 M 2)26 Furrz!on3:.,, Mercja De 5- iu 1