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Ordinanza — n. 19705/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking legal grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19705/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's confirmation of a conviction for false declaration to a public official, arguing against the factual basis of the decision. The court rejected this as a mere factual complaint, noting that the appellate judge's evaluation of facts is exclusive to the court of first instance and cannot be re-evaluated on appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 363, n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the court of first instance, and appeals based solely on factual dissatisfaction are inadmissible.

Schlagwörter

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false declaration public official inadmissible appeal factual complaints court of cassation powers penal responsibility Identitätstäuschung falsche Beweisaussage der Partei glaubhafte Identitätsfeststellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 363, n. 5 c.p.c.
art. 495 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Volltext

posto da: DE GIOIA ANTONIO nato a MOLFETTA il 26/12/1964 avverso la sentenza del 03/10/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;Rilevato che De Gioia Antonio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che - in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, esclusa la contestata recidiva e conseguentemente rideterminata la pena - ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri di cui all'art. 495 cod. pen.;

Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è manifestamente infondato ed non è, altresì, consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e tendente ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5), ritendendo pienamente provata la penale responsabilità del ricorrente e priva di fondamento la ricostruzione alternativa prospettata dalla difesa.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M