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Ordinanza — n. 19702/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeals against prison sentences for burglary, upholding sentencing discretion and lack of reasoning errors.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19702/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible, confirming their convictions for burglary. The appellants argued for excessive sentencing and the rejection of a suspended sentence, but the court found their arguments legally unfounded. The decision rests on the principle that sentencing discretion belongs to the trial judge and that the lower court provided sufficient reasoning regarding the defendants' subjective personality and recidivism.

Legislator-Regeste

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Art. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation holds that sentencing discretion belongs to the trial judge and that appeals challenging the severity of the penalty or the rejection of a suspended sentence are inadmissible if the lower court's reasoning adequately addresses the specific circumstances and subjective elements of the offender.

Schlagwörter

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Italian Criminal Procedure Sentencing Discretion Burglary Conviction Suspended Sentence Rejection Inadmissible Appeal Subjective Personality Recidivism Assessment Diebstahlsermittlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Volltext

EGLE PILLA;Rilevato che Padolecchia Gaetano e Laera Francesco ricorrono separatamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la condanna degli imputati per il concorso nel reato di furto in abitazione di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso del Padolecchia, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, quali la particolare pervicacia e gravità della condotta e la negativa personalità del ricorrente, desumibile dai numerosi precedenti penali a suo carico (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso del Laera, che denuncia violazione di legge e vizio di omessa motivazione in ordine al rigetto della richiesta di pena sostitutiva, è manifestamente infondato in quanto la sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7) ha posto a base del rigetto della richiesta argomentazioni logiche e ineccepibili, esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati e sulla capacità del ricorrente di rispettare le prescrizioni imposte, secondo un giudizio tipicamente di merito che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione;

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M