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Ordinanza — n. 19674/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding non-prosecution request under Art. 131-bis Penal Code.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19674/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised by the appellant was deemed generic and lacked specific argumentation. The appellant merely repeated the lower court's reasoning without addressing the specific facts showing the defendant's high level of intent and deliberate deception regarding his license status. Consequently, the court upheld the conviction for perjury and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation ground is inadmissible if it is generic and fails to specifically confront the facts and reasoning of the lower court decision.

Schlagwörter

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inadmissible appeal lack of motivation generic ground non-prosecution request perjury conviction Art. 131-bis procedural defect

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131-bis cod. pen.
pen.; Considerato che con l'unico motivo proposto il ricorrente lamenta apparente motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del Boldoi per il delitto di cui all'art. 495 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen.; Considerato che con l'unico motivo proposto il ricorrente lamenta apparente motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod.

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Volltext

posto da: Boldoi Gheorghita nata in Romania il 16/11/1981 avverso la sentenza del 25/02/2025 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado di condanna del Boldoi per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che con l'unico motivo proposto il ricorrente lamenta apparente motivazione in ordine alla richiesta di esclusione della punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; Ritenuta tale doglianza generica poiché si limita a riportare, senza confrontarsi con essa, ma assumendone l'apparenza, la congrua argomentazione con la quale la Corte territoriale ha disatteso la richiesta di applicazione della evocata causa di non punibilità evidenziando che l'imputato ha agito con particolare intensità del dolo, avendo prima falsamente dichiarato di avere conseguito la patente e di averladimenticata e, quindi, consapevole che avrebbero potuto essere effettuati controlli, ha fornito le generalità del fratello e, solo quando tale falsità era emersa a seguito del raffronto tra questi e la fotografia sul documento, ha ammesso l'addebito;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIN CAJ' A G2026 Il Furrzfr 144 S'oput L.....„. _ 2