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Ordinanza — n. 19663/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against fraud bankruptcy conviction for lack of specific argumentation and excessive penalty claims.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19663/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared Barbara Giannelli's appeal against her fraud bankruptcy conviction inadmissible. The appellant argued for a review of the court's reasoning and the severity of the sentence, but the court found these arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if it merely reiterates arguments already dismissed without providing specific, critical analysis of the reasoning, and claims regarding sentence severity fall within the trial court's discretionary power.

Schlagwörter

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fraud bankruptcy conviction inadmissible appeal lack of specific argumentation sentencing discretion procedural costs criminal appeal review repetitive arguments arglistige Vermögensschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Volltext

posto da: GIANNELLI BARBARA nato a MILANO il 17/03/1966 avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;RG 41201-2025 - Udienza del 08/04/2026 - Consigliere Borrelli Considerato che Barbara Giannelli ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva. Rilevato che il primo motivo di ricorso — che denunzia vizio di motivazione quanto al giudizio di penale responsabilità dell'imputata in ordine al reato contestatole — è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Ritenuto, in particolare, che dalla motivazione della sentenza della Corte territoriale si evince, sia nella parte relativa al coimputato, sia nella parte relativa all'odierna ricorrente, che si tratta di un'operazione tra familiari, deprivativa dell'asset produttivo, per cui non è stato pagato integralmente il prezzo. Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio, lamentando l'eccessività della pena — non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag.9 della sentenza impugnata);

Ritenuto, in specie, che la pena è stata già determinata nel minimo edittale, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara ina P.Q.M