Cassation court dismisses appeal against fraudulently bankrupt conviction, upholding simulated asset sales as criminal conduct.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's challenge to the appellate court's reform of the first-instance conviction for fraudulent bankruptcy. The appellant argued there was insufficient proof regarding the timing of asset removal and questioned the subjective intent of the crime, while the court emphasized established principles that simulated sales constitute concealment and causal links to the bankruptcy are not required. Consequently, the court ruled that the appellant's arguments were groundless and generic, maintaining the conviction and ordering the payment of procedural costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 216, 219, 223 I. fall.; In fraudulent bankruptcy, simulated asset sales constitute concealment regardless of the exact timing of removal, and no causal link between the acts and the subsequent bankruptcy is necessary if the enterprise was depauperated.
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KI-generiertVolltext
irko nato a Arzignano il 14/07/1954 avverso la sentenza del 23/05/2025 della Corte d'appello di Firenze dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Rosaria Giordano;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha riformato la pronuncia di condanna di primo grado del Baldisserotto per il delitto di bancarotta fraudolenta distrattiva, limitatamente al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219 fall.; Considerato che l'imputato, con il primo motivo, censura la predetta decisione per violazione degli artt. 216 e 223 I. fall. e vizio di motivazione poiché non vi è prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, del momento nel quale i beni non rinvenuti dalla Curatela sono stati sottratti;
Ritenuto tale motivo manifestamente infondato alla luce del consolidato principio - stante la deduzione, da parte dello stesso imputato, di aver aiutato el'amministratore della società fallita a simulare la vendita dei beni - per il quale, in tema di bancarotta fraudolenta, integra la condotta tipica di occultamento il comportamento del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all'azione esecutiva concorsuale (tra le altre, Sez. 5, n. 46692 del 03/10/2016, Marzio, Rv. 268637);
Rilevato, inoltre, che i beni in questione non sono stati rinvenuti dal Curatore fallimentare; Considerato che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione sull'elemento soggettivo del reato, anche in considerazione della sua veste di extraneus; Ritenuto detto motivo generico, poiché non si confronta con le plurime argomentazioni in forza delle quali la Corte territoriale ha desunto l'integrazione dell'elemento soggettivo del reato capo allo stesso, ovvero, dalle finalità fraudolente della vendita simulata, dalla situazione di grave difficoltà economica nella quale versava la società, dalla incapacità dell'amministratore, per come dichiarato dallo stesso ricorrente, nella gestione di attività economiche, dalla necessità evidenziatagli dall'amministratore di salvaguardare dal sequestro gli strumenti di lavoro (pag. 2);
Rilevato che, con il terzo motivo, il Baldisserotto deduce l'assenza di un nesso di causalità tra la condotta ascritta e il fallimento; Ritenuto detto motivo manifestamente infondato alla luce del principio, espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, per il quale ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento, essendo sufficiente che l'agente abbia cagionato il depauperamento dell'impresa, destinandone le risorse ad impieghi estranei alla sua attività (Sez.
U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266804); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
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