Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 19555/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal on continuability of crimes due to lack of planning and temporal proximity.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19555/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal by Abderrahim El Ghazouani inadmissible, citing manifestly unfounded arguments regarding the violation of articles 81 and 671 of the Criminal Procedure Code. The lower court had already rejected the claim for continuability of crimes committed over a year apart in different provinces, noting the rudimentary and opportunistic nature of the thefts. Consequently, the court upheld the decision to dismiss the appeal and ordered the appellant to pay the associated court costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 616 c.p.p.; Art. 81 c.p.; Art. 671 c.p.p.: The Court of Cassation does not admit appeals on continuability of crimes if the facts occurred at a significant temporal distance and in different locations, revealing opportunistic rather than planned criminal intent.

Schlagwörter

KI-generiert
continuity of crimes Criminal Procedure Code manifestly unfounded opportunistic theft Court of Cassation procedural inadmissibility criminal planning Rückfalltatbestand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 616 c.p.p.
Art. 81 c.p.
Art. 671 c.p.p.
artt. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

HIM (CUI 019E8XX) nato il 10/09/1968 avverso l'ordinanza del 14/04/2025 del TRIBUNALE di VICENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che non sono consentite nel giudizio di legittimità le censure dedotte nel ricorso di Abderrahim El Ghazouani - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione - perché in fatto e manifestamente infondate. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Vicenza in composizione monocratica nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze esecutive, che: - i fatti sono stati commessi a significativa distanza temporale (oltre un anno) e in province diverse (di Vicenza e di Verona); - le modalità delle condotte, come emergenti dalle sentenze in atti, appaiono rudimentali e poco accorte, rivelatrici di una determinazione a delinquere del tutto estemporanea e non calcolata, trattandosi di furti commessi approfittando di circostanze fortuite e non preventivabili; - non è emerso alcun elemento significativo della sussistenza di una previa programmazione essenziale dei reati summenzionati, non essendo di per sé sufficiente al riconoscimento del vincolo della continuazione la finalità di lucro.

Osservato, pertanto, che il ricorso, che, insiste sull'unificazione, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil P.Q.M(- 21P-Z- e_--,o(11_ • DPOrr IN erto,, , 28 111M 2026 , FLIrr,tn