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Ordinanza — n. 19527/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility regarding omitted non-prosecution reasoning in plea bargain sentencing.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19527/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a plea bargain sentence for failing to explicitly rule on a request for non-prosecution under Article 131-bis of the Criminal Code. The Court held that such requests do not fall within the limited grounds for cassation against plea agreements, which are restricted to issues regarding the defendant's will, legal qualification, or sentence legality.

Legislator-Regeste

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible for grounds concerning the non-prosecution request under Article 131-bis, as this requires substantive merit assessment incompatible with the summary nature of the procedure.

Schlagwörter

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plea bargain appeal non-prosecution request cassation inadmissibility Article 131-bis summary procedure limits

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 131-bis c.p.
che ha osservato che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Non rientra, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che in esame- attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 444 c.p.p.
ITA nato a PUTIGNANO il 26/02/1986 avverso la sentenza del 12/09/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Laudadio Anna Rita ricorre per cassazione avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 444 cod. proc. pen
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Non rientra, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che in esame- attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. proc. pen
che ha osservato che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato
Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti
Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv.

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Volltext

ITA nato a PUTIGNANO il 26/02/1986 avverso la sentenza del 12/09/2025 del TRIBUNALE di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Laudadio Anna Rita ricorre per cassazione avverso la sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il GIP del Tribunale di Bari, ha applicato la pena di anni 2, mesi 6 di reclusione ed euro 8.000,00 di multa, per il delitto di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/90. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice omesso di motivare il diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen.

Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Non rientra, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che in esame- attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Peraltro, questa Corte di legittimità ha più volte sottolineato che è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento sul motivo del mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto siffatta causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (cfr.

Sez. 4, n. n. 9204 del 01/02/2018, Di Corato, Rv. 272265 - 01. che ha osservato che l'istituto introdotto dall'art. 131-bis cod. proc. pen. esige un apprezzamento di merito, finalizzato al riscontro dei presupposti applicativi, incompatibile con la natura del rito; conf. Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M