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Ordinanza — n. 19525/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to meet the fifteen-day filing deadline.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19525/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed after the statutory fifteen-day deadline expired. The appellants submitted their request on November 8, 2025, against an appellate order dated October 2, 2025, missing the cutoff of October 25, 2025. Consequently, the court rejected all substantive arguments regarding procedural violations and constitutional issues without examining the merits.

Legislator-Regeste

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Art. 585 comma 1 lett. a) c.p.p.; Art. 175 c.p.p.: Appeals for cassation must be lodged within fifteen days of notification; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.

Schlagwörter

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cassation appeal statutory deadline inadmissible de plano procedural time limit notification date

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 585 comma 1 lettera a) c.p.p.
Art. 175 c.p.p.
Art. 3 Cost.
Art. 24 Cost.
Art. 87 bis del d.lgs. 150 del 2022
206 del 2024, e l'applicazione dell'art. 87 bis del d.lgs. 150 del 2022.
art. 175 cod. proc. pen

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Volltext

CO nato a PALERMO il 14/12/1979 COLOMBO SOFIA nato a PALERMO il 19/01/1982 avverso l'ordinanza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;Alvarez Francesco e Colombo Sofia, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza, con la quale la Corte di Appello di Genova ha rigettato l'istanza di rimessione in termini presentata ex art. 175 cod. proc. pen. per la proposizione dell'atto di appello. I ricorrenti formulano quattro motivi di ricorso. Con il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in relazione agli artt. 175 e 175 bis cod. proc. pen. e degli artt. 3 e 24 Cost.

Con il terzo motivo, si invoca, nel caso di specie, la disapplicazione degli artt. 4 e 5 della legge 2248 del 1865, allegato E e del D.M. n. 206 del 2024, e l'applicazione dell'art. 87 bis del d.lgs. 150 del 2022. Con il quarto motivo eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'articolo 87 bis, comma 7 del d.lgs.150 del 2022 e dell'articolo 1 del D.M. 206 del 2024. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili "de plano", in quanto proposti senza l'osservanza del termine per impugnare stabilito dalla legge. Invero, i ricorsi sono stati depositati dal difensore in data 8 novembre 2025, avverso l'ordinanza pronunciata il 2 ottobre 2025, e notificata agli istanti ed al difensore in data 10 ottobre 2025; il termine di quindici giorni a disposizione degli imputati per proporre ricorso per cassazione di cui all'art. 585 comma 1 lettera a), decorrente dalla data della notifica, è scaduto il 25 ottobre 2025.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M