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Sentenza — n. 19494/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal where remission of prosecution extinguishes crime after judgment, ruling on notification validity.

Geschäftsnummer Sentenza — n. 19494/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The court dismissed the cassation appeal against a second-instance judgment that partially reformed a first-instance verdict convicting the defendant for aggravated theft. The appellant argued for the appeal's admissibility to introduce a remission of prosecution that occurred after the judgment but before the appeal deadline. The court held that such a remission legally extinguishes the crime, necessitating the annulment of the conviction, while separately ruling that the defendant's absence was valid due to completed search efforts.

Legislator-Regeste

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Art. 640 c.p.; Art. 340 c.p.p.: The principle of legal certainty allows a cassation appeal solely to introduce a post-judgment remission of prosecution, which extinguishes the crime and mandates the annulment of the conviction; conversely, irreperibility in absentia proceedings is relative, depending only on the completeness of searches performed at the time, not on subsequent information.

Schlagwörter

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remission of prosecution extinguishment of crime cassation admissibility irreperibility standard contumacy proceedings legal certainty principle annulment of conviction Mehrwertsteuerhinterziehung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 640 c.p.
Art. 340 c.p.p.
art. 340 cod. proc. pen
art. 159 cod. proc. pen
pen.); - Ritenuto che in tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente
Sez. 2, Sentenza n. 30060 del 10/06/2003
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Volltext

nato a CATANIA il 19/09/1993 avverso la sentenza del 02/07/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Salvatore Oliva ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Siracusa del 19 dicembre 2024, con cui è stato ritenuto responsabile di tre delitti di furto pluriaggravati e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con il quale è stato dedotto che le persone offese hanno rimesso la querela, e l'imputato ha accettato entrambe le remissioni; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione» (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che le remissioni e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.); - Ritenuto che in tema di notificazione all'imputato, l'irreperibilità non ha valore assoluto ma relativo, in quanto rappresenta una situazione processuale che si verifica tutte le volte in cui eseguite le ricerche imposte dall'art. 159 cod. proc. pen., l'autorità giudiziaria non sia pervenuta all'individuazione della residenza, del domicilio, del luogo di temporanea dimora o di abituale attività lavorativa del soggetto.

Ne consegue che, ai fini della validità del decreto d'irreperibilità e del conseguente giudizio contumaciale, rileva soltanto la completezza delle ricerche con riferimento agli elementi risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite e eventuali notizie successive, non possono avere incidenza, "ex post", sulla legittimità della procedura seguita sulla base delle risultanze conosciute e conoscibili al momento dell'adempimento delle prescritte formalità (Sez. 2, Sentenza n. 30060 del 10/06/2003 Rv. 226681 - 01); P.Q.M