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Ordinanza — n. 19490/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding factual re-evaluation by appellate court.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19490/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of factual elements reserved for the trial court. The appellant argued the lower court failed to properly assess evidence regarding two aggravated burglary convictions. The court ruled that appellate jurisdiction does not extend to re-examining the factual basis of the decision.

Legislator-Regeste

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate the factual elements upon which the decision of the court of first instance is based, as such assessment is exclusively reserved to the court of first instance.

Schlagwörter

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appellate jurisdiction factual re-evaluation admissibility of appeal burden of proof criminal procedure Revision des Strafurteils Rückfall bei Straftaten ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.
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Volltext

ato a VITTORIA il 18/07/1977 avverso la sentenza del 06/06/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gloria Muscarella;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Pietro Favata ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Ragusa dell'il. dicembre 2024, con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile di due delitti di furto in abitazione aggravati; - Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si denunzia la mancanza nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale dell'imputato contestando il valore probatorio degli elementi a suo carico, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4); - Considerato che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q P.Q.M