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Sentenza — n. 19475/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court annuls aggravated theft conviction due to post-sentence withdrawal of complaint accepted by defendant.

Geschäftsnummer Sentenza — n. 19475/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment convicting the appellant of aggravated theft. Although the lower court found guilt and applied generic mitigating circumstances, the appellant's withdrawal of the complaint was accepted by the victim after the appeal was filed. The court ruled that this withdrawal extinguished the crime, overriding any procedural defects or lack of evidence previously cited.

Legislator-Regeste

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Art. 625, comma 1, n.2 cod. pen.; Art. 340 cod. proc. pen.: The withdrawal of a criminal complaint, once ritualistically accepted by the accused, extinguishes the crime and mandates the annulment of a conviction, even if the appeal was lodged after the withdrawal occurred.

Schlagwörter

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withdrawal of complaint extinction of crime aggravated theft post-sentence withdrawal annulment of conviction criminal procedure accepted remission Schadenersatz aus unerlaubter Handlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 625, comma 1, n.2 cod. pen.
Art. 340 cod. proc. pen.
art. 340 cod. proc. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini
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Volltext

gliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Domenico Pasculli ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del 18 luglio 2024, che ha ritenuto il ricorrente penalmente responsabile del reato di furto aggravato e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha escluso l'aggravante di cui all'art.625, comma 1, n.2, cod. pen., riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla contestata recidiva e alla residua aggravante, e rideterminato la pena, confermando nel resto; - Considerato che con le note difensive si rappresenta che la persona offesa ha rimesso la querela, con contestuale accettazione da parte dell'imputato; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «È ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625); - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.

U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).

P.Q.M