Italian court dismisses appeal claiming lack of indication in charge of indictment violates right to defense.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the indictment lacked proper indication under Article 76 of the DPR 445/2000. The defendant argued this violated their right to defense under Article 24 of the Constitution, but the court found the first-instance judgment sufficiently motivated. The court ruled that the defendant could fully exercise their defense rights through the appeal process itself, rendering the procedural defect non-existent.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 24 Cost.; Art. 76 D.P.R. 445/2000: The right to defense is respected even if the first-instance judge requalifies facts directly in the verdict without prior interlocution, as the defendant retains the full possibility to exercise their defense rights through the appeal.
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nsigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Rilevato che Andrea Scheda ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Bologna che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ravenna del 18 ottobre 2021, che ha ritenuto l'imputato responsabile per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen., e lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia, ha riconosciuto le attenuanti generiche e rideterminato la pena in mesi quattro di reclusione, e confermato nel resto; - Ritenuto che il primo e unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge, ai sensi dell'art. 24 Cost., per mancanza di indicazione nel capo di imputazione dell'art. 76 D.P.R. 445/2000, è manifestamente infondato in quanto già motivato adeguatamente dalla Corte.
Si osserva come l'imputato era in grado di conoscere senza alcun ostacolo il contesto normativo dell'addebito e di difendersi appieno. Invero, il diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti contestati deve ritenersi comunque rispettato anche qualora il giudice di primo grado proceda alla loro riqualificazione direttamente in sentenza, senza previa interlocuzione sul punto, poiché l'imputato conserva la possibilità di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa mediante l'impugnazione (Sez. 4, Sent. n. 49175 del 13/11/2019, Rv. 277948 - 01). - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q P.Q.M