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Ordinanza — n. 19461/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal against conviction for counterfeit goods, rejecting claims of insufficient motivation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19461/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation dismissed Ourida Zakair's appeal against her conviction for counterfeit goods and recidivism. Zakair argued the lower court's reasoning was illogical regarding her subjective intent and specific profit motive. The court rejected this, stating that appellate courts cannot re-evaluate factual elements or challenge the persuasiveness of a sound motivation.

Legislator-Regeste

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Art. 606 co. 1 c.p.p. lett. b) e c), cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or challenge the persuasiveness of a motivation that is free from logical and legal defects, reserving such assessment exclusively to the trial judge.

Schlagwörter

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appellate review limits factual re-evaluation prohibition insufficient motivation defense counterfeit goods conviction recidivism infraquinquennale Warenfälschung Schutz gegen unerlaubte Handelspraktiken Einziehung von Taterträgen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606 co. 1 c.p.p. lett. b) e c), cod. proc. pen.
Art. 474, 42, 43, 110 cod. pen.
Art. 99 cod. pen.
e ritenuto la recidiva infraquinquennale, ai sensi dell'art. 99 cod. pen. - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell'art.606 co.
art. 99 cod. pen
e ritenuto la recidiva infraquinquennale, ai sensi dell'art. 99 cod. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
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Volltext

nato il 16/11/1995 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Ourida Zakair:13 ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 9 aprile 2020, che ha condannato l'imputato alla pena ritenuta di giustizia, per i reati di cui agli artt. 110 e 474 cod. pen. e ritenuto la recidiva infraquinquennale, ai sensi dell'art. 99 cod. pen. - Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell'art.606 co. 1 c.p.p. lett.

b) e c), cod. proc. pen. in relazione all'erronea applicazione degli artt. 474, 42, 43, 110, cod. pen., per illogicità motivazionale evincibile dal testo del provvedimento impugnato, in punto di elemento soggettivo e della finalità specifica di trarre profitto, e contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, ed ha ritenuto la responsabilità del ricorrente per tutti i capi contraffatti e non solo per 25, mentre indica le dichiarazioni dell'imputato solo a conforto, e richiama le modalità della condotta al momento del controllo di PG per evitare l'attribuzione della merce.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Inoltre, il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità denunciando vizio della motivazione, non è consentito, perché non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali tali da imporre diversa conclusione del processo; in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento, con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità;- Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M