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Ordinanza — n. 19459/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic and inadmissible legal arguments regarding sentencing mitigation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19459/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal manifestly unfounded and inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a second-instance conviction for multiple crimes, arguing violations of procedural rules and substantive law regarding sentencing mitigation. The court rejected these claims because the first argument was too generic for a legitimacy review, while the second argument raised an issue not properly raised in the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it relies on generic arguments or raises issues not properly formulated in the appeal, and general mitigating circumstances are not subject to re-evaluation at this stage.

Schlagwörter

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Italian Criminal Procedure Supreme Court Appeal General Mitigating Circumstances Inadmissible Appeal Generic Legal Argument Sentencing Review Procedural Violation qualifizierter Diebstahl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
pen., in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
pen., in relazione alla violazione dell'art. 133 cod.
art. 62 bis cod. pen
pen., in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod.
art. 133 cod. pen
pen., in relazione alla violazione dell'art. 133 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Volltext

nato a CITTA DI CASTELLO il 21/06/1971 avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Santini Michele ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 10 dicembre 2024, con cui veniva condannato per i reati di cui agli artt. 99 comma 4, II periodo, 624, 625 n.

2) e 7) e 61 n.

5) cod. pen. (capi 1 e 2); artt. 56-624 bis e 625 n. 2 e art. 707, cod. pen. (capi 3 e 4); artt. 99 comma 4, II periodo, 56-624 e 61 n. 5, 707, cod. pen. (capi 5 e 6); - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce violazione dell'art.606 co. 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è generico oltre che manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il diniego del chiesto beneficio, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), anche considerando il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il dinego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; - Ritenuto che il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione dell'art. 606 co. 1 lett.

b) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla violazione dell'art. 133 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in Cassazione; - Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25/3/2026 DEP OSAI-ATP., thi 2 G 2026