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Ordinanza — n. 19455/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for non-qualifiable and inadmissible grounds.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19455/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal against the conviction for attempted aggravated theft inadmissible. The appellant argued for a different legal qualification and generic mitigating circumstances, but the court found these arguments either repetitive of lower court decisions or procedurally barred. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 635 cod. pen.; Art. 62 bis cod. pen.: Appeals in cassation are inadmissible if they merely repeat lower court reasoning or raise issues not permitted at the stage of legal review.

Schlagwörter

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attempted aggravated theft legal qualification generic mitigating circumstances inadmissible appeal cassation procedure Schadenersatz aus unerlaubter Handlung Opferentschädigung Einstellung des Betrugsverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 635 cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
art. 635 cod. pen
art. 62 bis cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Volltext

nsigliere ANNA MARIA GLORIA MUSCARELLA;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- Rilevato che Paolo Andreoli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la pronuncia del GUP del Tribunale di Parma del 29 maggio 2024, con la quale l'imputato veniva dichiarato colpevole del reato di tentato furto aggravato; - Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 635 cod. pen., non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con adeguata motivazione; - Considerato che il secondo e ultimo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità e coerente sia con il dato normativo sia con la consolidata giurisprudenza di legittimità in materia con cui la Corte di merito individua le ragioni del suo convincimento (si veda pag. 3), tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare il diniego del chiesto beneficio, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). anche considerato il principio secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M