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Ordinanza — n. 19213/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being non-legal complaints on evidence weight.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19213/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued for a different assessment of evidence credibility regarding the victim's testimony, but these were deemed non-legal complaints. The court ruled that such arguments merely request a different factual comparison rather than raising legitimate legal issues.

Legislator-Regeste

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Art. 629 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: Appeals that merely request a different factual comparison of evidence or highlight reasons in fact without raising legal questions are inadmissible as they do not constitute legitimate legal complaints.

Schlagwörter

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inadmissible appeal non-legal complaint evidence credibility factual comparison art. 629 penal code art. 366 civil procedure costs order Nichtigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 629 cod. pen.
Letto il ricorso di Marcello Mazza; rilevato che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod.
Art. 366 c.p.c.
art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Marcello Mazza; rilevato che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod.
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Volltext

posto da: MAZZA MARCELLO nato a CATANZARO il 09/07/2001 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marcello Mazza; rilevato che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., son meramente ripetitivi delle analoghe doglianze formulate in grado di appello ed adeguatamente affrontate nella decisione impugnata; osservato, in aggiunta, che si tratta di doglianze non consentite poiché non costituiscono critiche di legittimità, ma si limitano a sollecitare una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove (in particolare la deposizione della persona offesa) o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; considerato che la Corte d'appello ha pienamente assolto al proprio dovere motivazionale in relazione a tali aspetti (cfr., in particolare, pg. 7 e 8 sui riscontri oggettivi alla deposizione della persona offesa); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M