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Ordinanza — n. 19203/2026 — snpen KI-generiert

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late complaint on penalty and lack of merit on mitigating circumstances.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19203/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal by Oussama Kouthar inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the complaint regarding the sentence was a late novelty violating procedural rules, while dismissing arguments on mitigating factors as unfounded. Consequently, the appeal was rejected because the new claim on the penalty was not properly raised in the prior appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: A complaint on the excessive penalty constitutes a novelty if not specifically raised in the prior appeal, rendering the current appeal inadmissible.

Schlagwörter

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late novelty complaint procedural inadmissibility excessive penalty claim criminal appeal dismissal court costs award Rückfall bei Straftaten Revision des Strafurteils Nichtigkeitsgründe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
la doglianza relativa alla pena non è stata formulata in precedenza e costituisce una novità in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag.
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Volltext

posto da: KOUTHAR OUSSAMA nato il 28/12/1999 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Oussama Kouthar; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, l'omessa esclusione della contestata recidiva e l'eccessività della pena è manifestamente infondato e, in relazione all'ultimo profilo, nemmeno consentito. Osservato infatti che:

1) quanto alle attenuanti, si è evidenziata l'assenza di effettivi elementi degni di positiva valorizzazione, essendo la ammissione solo un tardivo escamotage difensivo;

2) la recidiva è pienamente giustificata alla luce dei sei precedenti specifici;

3) la doglianza relativa alla pena non è stata formulata in precedenza e costituisce una novità in violazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2 della sentenza impugnata), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MIl Consi liere estensore Il Presidente Frn.cescb Florit Luc. r IN C' 2.-i M 2