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Ordinanza — n. 19201/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal as grounds are repetitive, generic, or fall within trial court's discretionary sentencing power.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19201/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Lapiccirella inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding theft and attempted theft, arguing procedural flaws and errors in fact-finding. The court rejected these claims as repetitive, generic, or because they addressed matters of fact and sentencing discretion reserved for the trial judge.

Legislator-Regeste

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Art. 606 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals must specifically confront the motivation; generic, repetitive, or evaluative grounds that do not challenge the legal reasoning or fall within the trial court's discretionary sentencing power are inadmissible.

Schlagwörter

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inadmissible appeal repetitive grounds generic criticism sentencing discretion right to defense factual evaluation costs and fine Schadenersatz aus unerlaubter Handlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606 cod. proc. pen.
261547, relativo ad un caso in cui era stato vietato alle parti di discutere - ma che, al più, incidono non sulla decisione in sé, quanto sul contenuto della stessa, 'aggredibile' solamente con il ricorso ai motivi di cui all'art. 606 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 62 n.4 cod.
art. 606 cod. proc. pen
261547, relativo ad un caso in cui era stato vietato alle parti di discutere - ma che, al più, incidono non sulla decisione in sé, quanto sul contenuto della stessa, 'aggredibile' solamente con il ricorso ai motivi di cui all'art. 606 cod.
art. 131 bis cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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n. 52608/14, Rv. 261547
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Volltext

O nato a CERIGNOLA il 11/11/1946 avverso la sentenza del 03/03/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Domenico Lapiccirella; rilevato che il primo motivo, sull'apparenza della motivazione e violazione del diritto di difesa trattandosi di decisione 'già presa', è manifestamente infondato, denunciando mere irregolarità (indicazione errata della data, mancata indicazione delle conclusioni, brevità - supposta - della camera di consiglio) che non violano il diritto della difesa - al contrario del precedente citato, n.52608/14, Rv. 261547, relativo ad un caso in cui era stato vietato alle parti di discutere - ma che, al più, incidono non sulla decisione in sé, quanto sul contenuto della stessa, 'aggredibile' solamente con il ricorso ai motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen.; rilevato che gli ulteriori motivi di ricorso sono ripetitivi, e quindi, inevitabilmente generici, non confrontandosi realmente con la motivazione, manifestamente infondati e, talora, valutativi e 'fattuali', e quindi non adatti a costituite una critica di legittimità; osservato, in particolare che: - puramente valutativo è il secondo motivo, che chiede la rivalutazione dei fatti (la terza), in contrasto con la funzione della Corte, pure a fronte di una motivazione (pg.

3) del tutto chiara e satisfattoria nell'indicare le ragioni dell'affermazione di responsabilità; - il terzo ed il quarto motivo, del tutto ripetitivi, non si confrontano con la motivazione ove si spiega che la non occasionalità, i precedenti per reati analoghi, e la consistenza del danno sono ostativi al riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131 bis cod. pen. - pg.

4) mentre l'assenza di elementi comprovanti l'autoria del furto, e, per contro, la pluralità di quelli suggestivi della ricettazione, impongono l'esclusione della riqualificazione del reato in furto; - il quinto motivo, attinente a vizi motivazionali su alcuni aspetti del trattamento sanzionatorio (diniego attenuanti art. 62 n.4 cod. e generiche; entità pena) è manifestamente infondato perché ogni aspetto del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito che nella specie ha assolto all'onere attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

P.Q.MIl Cons elatore Il Presidente rit Lucia Ai