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Ordinanza — n. 19190/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the ground of non-punibility argument was already examined and rejected in the appellate court.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19190/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of non-punibility under Article 131-bis of the Penal Code was already thoroughly examined and rejected by the appellate court. The appellant argued for a lack of punishability based on the particular triviality of the offense, but the court found these arguments lacked specificity and merely repeated the appellate court's reasoning. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: An appeal based on a ground of non-punibility already examined and rejected in the appellate court is inadmissible in cassation, as the assessment of particular triviality falls within the discretionary power of the court of first instance and merits review only for lack of reasoning or manifest illogicity.

Schlagwörter

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non-punibility ground particular triviality inadmissible appeal cassation review limits appellate court reasoning Rückforderung von Subventionen Hehlerei Verbot der Annahme von Geschenken

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 131-bis cod. pen.
Letto il ricorso proposto nell'interesse Yasir Khan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 131- bis cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse Yasir Khan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod.
art. 133 cod. pen

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
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Volltext

il 05/01/1988 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse Yasir Khan; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 2, ove si è ritenuta la non particolare tenuità dell'offesa dato l'elevato numero dei beni oggetto di ricettazione), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti; che, a tal proposito, premesso che il giudizio sulla particolare tenuità del fatto, dovendosi compiere sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere censurato in questa sede se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità delle argomentazioni postevi a sostegno, nel caso di specie, deve evidenziarsi come i giudici di appello abbiano fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui il riconoscimento della suddetta causa di non punibilità postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per la integrazione della fattispecie, cosicché i criteri indicati nel primo comma dell'art. 131-bis cod. pen. sono cumulativi ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità, mentre sono alternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione di detta causa è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo di essi (Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647;

Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; da ultimo v. Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M