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Ordinanza — n. 19179/2026 — snpen KI-generiert

Appeal dismissed for generic grounds regarding necessity defense and habitual conduct in public property case.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19179/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the first ground regarding the necessity defense was too generic and failed to address the appellate court's reasoning. The appellant had habitually occupied public property for years, negating the imminence and necessity of removing it, while the lower court properly balanced this against recidivism. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 54, 55, 69 cod. pen.; A generic appeal ground regarding necessity defense is inadmissible when it fails to confront the lower court's motivation on habitual conduct negating the imminence of danger.

Schlagwörter

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necessity defense habitual conduct public property inadmissible appeal recidivism generic grounds penal code Stützmauer

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 69 cod. pen.
art. 69 cod.pen

Zitierte Rechtsprechung

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sentenza impugnata
5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Volltext

A nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 31/07/1973 avverso la sentenza del 24/06/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Silvana Di Rocco; considerato che il primo motivo di ricorso, che inerisce al giudizio di responsabilità ed in ordine alla mancata applicazione della esimente dello stato di necessità, è generico in quanto non si confronta con la motivazione adottata dalla Corte di appello anche avuto riguardo alla circostanza che l'imputata aveva abusivamente abitato l'immobile di proprietà pubblica da parecchi anni, dovendosi pertanto escludere l'imminenza e attualità del pericolo e l'imminenza di doverlo scongiurare, al contrario evidenziandosi l'abitualità della condotta, della quale la Corte ha tenuto conto nella determinazione della pena e nel giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee, con motivazione esente da vizi logico-giuridici che ha tenuto conto delle argomentazioni difensive e peraltro tenendo conto della impossibilità di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto alla recidiva reiterata, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 69 cod.pen. (cfr. fgg. 5 e 6 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P P.Q.M