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Ordinanza — n. 19158/2026 — snpen KI-generiert

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to broken devolutive chain and insufficient motivation.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19158/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The court ruled that two arguments were improperly formulated only in this instance, violating the devolutive chain principle, while a third argument regarding motivation was rejected as generic and lacking critical analysis. Additionally, the court found the fifth argument regarding civil compensation infounded because prescription extinguishes the crime but not the factual consequences.

Legislator-Regeste

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.: Arguments formulated solely in the appeal stage infringe the devolutive chain; a complaint of insufficient motivation is inadmissible if the lower court's reasoning is autonomous and does not merely repeat the first instance's decisions.

Schlagwörter

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devolutive chain insufficient motivation appeal inadmissibility prescription effects civil compensation Italian criminal procedure Supreme Court Finanzielle Sanktionen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen.), formulati solo in questo grado, non sono consentiti (ex art. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Volltext

posto da: SATURNINO GIOVANNI PAOLO nato a POLICORO il 10/11/1978 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Saturnino Giovanni Paolo e la memoria della parte civile, ritenuto che il primo ed il secondo motivo (sull'applicazione dell'art. 627 piuttosto che del 646 cod. proc. pen.), formulati solo in questo grado, non sono consentiti (ex art. 606, comma 3 e 609, comma 2, cod. proc. pen.) in quanto infrangono la catena devolutiva, ad evitare che possa essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv. 256631); considerato che il terzo motivo, che lamenta l'apparenza della motivazione, effettuata per relationem e senza alcun vaglio critico, oltre ad essere generico, risolvendosi nella ripetizione di frasi di stile, buone a sostenere qualsiasi ricorso, non si confronta con la motivazione che prescinde (pg. 5 e seg.) da riferimenti alla decisione impugnata elaborando un proprio, autonomo, percorso motivazionale; rilevato che il quarto motivo, sul bilanciamento delle circostanze, sfugge al sindacato di legittimità, dovendo ritenersi adeguata e sufficiente la motivazione che si limitati a ritenere l'equivalenza idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); osservato infine che il quinto motivo, che lamenta la carenza di motivazione del risarcimento, in relazione alle condotte prescritte, è manifestamente infondato poiché la prescrizione estingue il reato, ma non il fatto, e le sue conseguenze sul piano civile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ma non delle spese della parte civile, la cui liquidazione non è stata richiesta;

P.Q.M.

P.Q.M