Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
Ordinanza — n. 19155/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal regarding plea bargain sentencing as it cannot be unilaterally modified.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19155/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant challenged the sentencing quantification within a plea bargain agreement. The defense argued for a lack of reasoning regarding the sentence, but the court noted that such challenges are barred under established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A plea bargain agreement, once judicially ratified, cannot be unilaterally modified by the defense regarding the agreed sentence, except in cases of illegality.

Schlagwörter

KI-generiert
plea bargain appeal sentencing quantification inadmissible appeal procedural costs unilateral modification Berechnungsweise der Geldbuße Strafanpassung Kriminalstrafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 599-bis c.p.p.
275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 110 cod. pen
del Tribunale di Treviso il 6 giugno 2024 e in accoglimento del concordato delle parti, ha ridotto ad anni 5, mesi 3 di reclusione ed euro 17.500 di multa la pena a carico di Federico Pierbon, ritenuto colpevole del delitto dì cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 5, e 80, comma 2 del d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018
Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

posto da: PIEROBON FEDERICO (CUI 06R9QAL) nato a TREVISO il 29/10/1977 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 26 marzo 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Treviso il 6 giugno 2024 e in accoglimento del concordato delle parti, ha ridotto ad anni 5, mesi 3 di reclusione ed euro 17.500 di multa la pena a carico di Federico Pierbon, ritenuto colpevole del delitto dì cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 5, e 80, comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990.

In Silea il 15 settembre 2023. Rilevato che l'unico motivo ricorso, con cui la difesa dell'imputato ha censurato il difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena, è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi quest'ultima non ravvisabile nel caso di specie.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P P.Q.M