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Ordinanza — n. 19147/2026 — snpen KI-generiert

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and non-appealable sentencing errors in appeal settlement.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19147/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the defense's complaint regarding the lack of acquittal under Article 129 of the Criminal Procedure Code was waived. The appellant challenged a reduced sentence following an appeal settlement, arguing the court failed to grant acquittal, but the Court held such complaints are excluded from cassation review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Legislator-Regeste

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: In appeal settlements, cassation appeals are admissible only for grounds regarding the party's will, prosecutor's consent, or divergent pronouncements; complaints about waived acquittal grounds or sentencing determinations not constituting sanction illegality are inadmissible.

Schlagwörter

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appeal settlement waived grounds cassation inadmissibility sentencing review criminal procedure code nachträglicher Rechtsvorschlag Erlass von Verfahrenskosten Verhandlungsverschiebung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che l'unico motivo ricorso, con cui la difesa dell'imputato ha censurato il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Art. 599-bis cod. proc. pen.
278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
d.P.R. n. 309 del 1990
73 del d.P.R. n. 309 del 1990.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che l'unico motivo ricorso, con cui la difesa dell'imputato ha censurato il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr.
art. 599-bis cod. proc. pen
278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019
276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep.
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Volltext

posto da: ROMANO CRISTIAN nato a MONFALCONE il 10/08/2004 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli il 2 agosto 2024 e in accoglimento del concordato in appello, ha ridotto a mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 600 di multa la pena a carico di Cristian Romano, ritenuto colpevole del delitto di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto commesso in Napoli il 1° agosto 2024. Rilevato che l'unico motivo ricorso, con cui la difesa dell'imputato ha censurato il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, dovendosi richiamare l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 e Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170), secondo cui, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta e al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge, non rientrando evidentemente la doglianza sollevata dal ricorrente tra quelle ammesse in questa sede.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M P.Q.M