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Ordinanza — n. 19145/2026 — snpen KI-generiert

Italian Court dismisses appeal against conviction for tax fraud, upholding confiscation and sentence.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19145/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassazione declared the appeal by Fabio Albanesi inadmissible regarding his conviction for tax fraud and confiscation of profits. The defense argued for a re-evaluation of evidence and questioned the calculation of illicit gains, but the appellate court had already reasonably valued financial authority reports and confirmed the lack of proven costs. The Supreme Court ruled that the lower court's reasoning was rational and that the defense's arguments constituted substantive merit disputes outside the scope of a legitimacy review.

Legislator-Regeste

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Art. 616 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: The Court of Cassazione declares an appeal inadmissible when the contested judgment is supported by rational considerations and the defense's arguments merely propose alternative merit evaluations that fall outside the perimeters of a legitimacy judgment.

Schlagwörter

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tax fraud conviction confiscation of profits inadmissible appeal legitimacy review substantive merit dispute financial authority evidence procedural costs Bauabfall

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Volltext

posto da: ALBANESI FABIO nato a ROMA il 13/07/1966 avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;k Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 19 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa il 9 ottobre 2023 in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Ancona, previa esclusione della recidiva, ha rideterminato in anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione la pena a carico di Fabio Albanesi, ritenuto colpevole del reato di cui agli art. 81, 110 cod. pen. e 2 del d.

Igs. n. 74 del 2000. Fatti commessi in Senigallia il 30 giugno 2016, il 27 febbraio 2017, il 27 aprile 2018 e 30 aprile 2019, date di presentazione delle dichiarazioni Iva. Letta la memoria trasmessa il 28 gennaio 2026 dall'avvocato Filippo Cinnante, difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto di non dichiarare inammissibile il ricorso. Evidenziato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali hanno ragionevolmente valorizzato (pagina 5 della sentenza impugnata) l'informativa della Guardia di Finanza, acquisita in sede di rito abbreviato, nella quale si dà puntualmente atto dell'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e dell'utilizzo delle fatture in contestazione, con i relativi calcoli per la determinazione delle singole frazioni di imposta evasa.

Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la statuizione della confisca, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rimarcato la legittimità della determinazione del profitto in misura corrispondente all'ammontare delle imposte evase, non essendo stata provata l'esistenza di eventuali costi (cfr. pagine 6 e 7 della sentenza impugnata). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. r•-,t1 P.Q.MIl igrere estensore Il Presidente Fa io Zuni DEPOSITATA IN C