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Ordinanza — n. 19142/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of legal grounds and merit review.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19142/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared the appeal against the Ancona Court of Appeal inadmissible. The appellant challenged the conviction for drug trafficking and the sentencing, arguing for alternative evidentiary evaluations and non-punishability based on minor circumstances. The court rejected these arguments as they constituted mere re-evaluations of facts and merit, which fall outside the scope of a legality review.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: Appeals must be based on legal errors; mere re-evaluation of facts or merit constitutes inadmissibility.

Schlagwörter

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inadmissibility appeal legality review scope drug trafficking conviction merit re-evaluation evidentiary sources Einstellung des Betrugsverfahrens betrügerischer Konkurs Kreditbetrug

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 366 cod. proc. pen.
Art. 62 n. 4 cod. pen.
Art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990
pen., ha rideterminato in mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena a carico di Elrakeh Mohamed Aymeh, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Volltext

AYMEN nato il 23/01/1985 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Ancona del 15 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Macerata il 4 dicembre 2023, previo riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen., ha rideterminato in mesi 4 di reclusione ed euro 1.000 di multa la pena a carico di Elrakeh Mohamed Aymeh, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto accertato in Porto Recanati il 22 gennaio 2019. Osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti dei Carabinieri di Porto Recanati, da cui è emersa la detenzione illecita da parte dell'imputato di due involucri contenenti 0,50 grammi di eroina, la cui destinazione allo spaccio è stata adeguatamente argomentata (cfr. pagine 6, 7, 8 e 9 della sentenza impugnata).

Evidenziato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 10), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., la non occasionalità della condotta illecita. Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P P.Q.Mr DEFoU, I PA,C- Il Ceiigliere estensore Il Presidente 27 MAC ero unica ("1,ntoneh I