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Ordinanza — n. 19141/2026 — snpen KI-generiert

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for manifestly unfounded grounds regarding drug conviction and probation denial.

Geschäftsnummer Ordinanza — n. 19141/2026 — snpen
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Italien (IT)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The Court of Cassation declared Rita Cassaro's appeal against her drug conviction and suspended sentence denial inadmissible. The defense argued for alternative evidence evaluation and probation eligibility, but the court found these arguments meritless and outside the scope of a review of legality. Consequently, the lower court's decision confirming guilt and rejecting probation was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and do not raise issues of law or fact requiring re-examination by the supreme court.

Schlagwörter

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inadmissible appeal manifestly unfounded drug trafficking conviction suspended sentence denial review of legality procedural costs Cassation jurisdiction Kriminalstrafe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Zitierte Rechtsprechung

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Volltext

da: CASSARO RITA nato a CANICATTI' il 04/07/1956 avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo dell'8 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Agrigento il 2 febbraio 2024, con la quale Rita Cassaro era stata condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa, in quanto ritenuta colpevole del reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Canicattì il 21 maggio 2019.

Evidenziato che il primo motivo di ricorso, con il quale la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputata, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali, all'esito di un'esauriente disamina delle prove acquisite, hanno valorizzato gli accertamenti dei Carabinieri, analizzati in maniera critica (cfr. in proposito le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), da cui è emerso che l'imputata, dalla finestra della sua abitazione, ha scaraventato a terra un involucro bianco contenente 10,9 grammi di cocaina.

Ritenuto che, rispetto al tema della responsabilità, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata concessione del beneficio di sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale rimarcato la genericità dell'appello in punto di trattamento sanzionatorio, valutazione questa senz'altro legittima, posto che l'atto di appello effettivamente non si confronta con il pertinente rilievo del primo giudice circa l'esistenza dei numerosi precedenti penali dell'imputata (cfr. pagina 3 della sentenza del Tribunale).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q P.Q.Ma io Zunica 27M