Cassation court dismisses appeal as merit arguments exceed scope of admissibility review.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's arguments regarding recidivism were merit-based rather than procedural. The lower court had reduced the sentence based on the defendant's specific criminal history and propensity to offend. Since these substantive evaluations fall outside the scope of a cassation review, the appeal was rejected without re-examining the facts.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 609, Art. 616 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible when the contested grounds concern substantive merit evaluations already addressed by the lower court, as such arguments exceed the perimeters of the admissibility review.
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KI-generiertVolltext
posto da: COZZETTO ROSARIO nato a BISIGNANO il 12/05/1960 avverso la sentenza del 06/06/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 giugno 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 6 novembre 2024, ha ridotto ad anni 2, mesi 9, giorni 10 di reclusione ed euro 5.000 di multa la pena nei confronti di Rosario Cozzetto, ritenuto colpevole del reato di cui agli 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Roma il 2 ottobre 2024.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata esclusione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 4), nella quale, in modo pertinente, è stata sottolineata, in senso ostativo all'accoglimento dell'istanza difensiva, la pluralità dei precedenti specifici a carico dell'imputato, rivelatori di una qualificata propensione a delinquere, confermata anche dalla commissione della condotta per cui si procede.
Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P. P.Q.M